Dipendente licenziata e sostituita dall’intelligenza artificiale, il giudice: «Il datore di lavoro ha ragione»
La sentenza del tribunale di Roma ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’azienda
Roma L’intelligenza artificiale non diventa una causa autonoma di licenziamento, ma può rientrare tra gli strumenti utilizzati in un processo di riorganizzazione aziendale. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025 con cui il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo un recesso per giustificato motivo oggettivo maturato in un contesto di ristrutturazione interna.
Il caso riguarda una graphic designer impiegata in una società attiva nel settore della cybersecurity. L’azienda, in una fase di contrazione economica, aveva rivisto la propria struttura organizzativa accentrando alcune funzioni e introducendo strumenti tecnologici per rendere più efficienti i processi. In questo quadro è stata soppressa la posizione della dipendente, poi licenziata.
Il giudice ha ritenuto fondate le motivazioni datoriali, richiamando i criteri consolidati in materia: effettive esigenze economico-organizzative, collegamento tra la riorganizzazione e la soppressione del posto e impossibilità di ricollocazione interna. L’intelligenza artificiale compare nella motivazione come fattore di efficientamento, non come presupposto giuridico autonomo del licenziamento.
La decisione non introduce dunque nuove regole. La legittimità resta ancorata ai principi tradizionali che disciplinano il giustificato motivo oggettivo, analogamente a quanto avvenuto in passato con l’introduzione di software che hanno progressivamente sostituito alcune mansioni. Non si tratta di un via libera indiscriminato all’automazione, ma dell’applicazione di norme già esistenti a un contesto produttivo in evoluzione.
Resta centrale anche il principio del repêchage, ossia l’obbligo per l’azienda di verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili. Tuttavia, nella pratica, tale verifica può scontrarsi con strutture organizzative ridotte, competenze sempre più specialistiche e investimenti limitati nella formazione.
Sul piano sociale, la vicenda si inserisce in un mercato del lavoro caratterizzato da bassa mobilità e difficoltà di riqualificazione. Se giuridicamente il ragionamento appare coerente, la diffusione di strumenti capaci di accelerare i processi di razionalizzazione e contenere i costi pone interrogativi che vanno oltre il singolo contenzioso.
La sentenza romana non attribuisce all’algoritmo un ruolo decisivo, ma segna l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel perimetro ordinario delle controversie di lavoro. La cornice normativa resta invariata; la sfida, piuttosto, riguarda la capacità del sistema di accompagnare l’innovazione con strumenti di tutela e riqualificazione adeguati.
