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Urbanistica

Legge Salva-casa, nuova bocciatura della Consulta: stop agli interventi senza autorizzazione nelle aree vincolate

Legge Salva-casa, nuova bocciatura della Consulta: stop agli interventi senza autorizzazione nelle aree vincolate

Respinte le censure del Governo sulle acque costiere nei piani urbanistici, sulle zone umide e sulle autorizzazioni paesaggistiche dei piani particolareggiati

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Cagliari La Corte costituzionale ha bocciato altri due specifici punti della "salva-casa" sarda approvata un anno fa dal Consiglio. A finire nel mirino dei giudici costituzionali erano state le norme che consentivano di realizzare opere nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa. La Corte ha ritenuto che l’autorizzazione preventiva di tali interventi costituisca elemento imprescindibile. Illegittima anche la disposizione regionale che prevede la non applicabilità della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 167 del codice del paesaggio e dei beni culturali, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica di opere pubbliche realizzate in assenza della relativa autorizzazione o in difformità da essa.

Sono state dichiarate invece non fondate le critiche del Governo, che aveva per queste fatto ricorso, sulle norme che prevedono di considerare nei piani urbanistici le acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina. La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale non abbia attribuito al territorio dei comuni costieri una porzione del mare territoriale, ma abbia esercitato la specifica competenza legislativa statutaria nella materia edilizia e urbanistica, che coesiste con il potere spettante allo Stato sul mare territoriale. Ha altresì ritenuto, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che la medesima disposizione impedisca al legislatore regionale di derogare ai piani di gestione dello spazio marittimo e ai piani regolatori portuali.

Sono state dichiarate non fondate, infine, le questioni relative alla disposizione che ha interpretato autenticamente una norma di attuazione del piano paesaggistico regionale, in tema di zone umide regionali, e quelle relative alla disposizione che ha disciplinato la procedura per l’autorizzazione paesaggistica dei piani urbanistici particolareggiati senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali, essendo ormai attribuite alla Regione tutte le funzioni in materia. (g.cen.)

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