La Nuova Sardegna

Sassari

Tribunale del lavoro

«In cattedra fino alla pensione». Vittoria storica per un’insegnante precaria

di Nadia Cossu
«In cattedra fino alla pensione». Vittoria storica per un’insegnante precaria

Il giudice ordina al Ministero di reinserire una supplente di 67 anni nelle graduatorie. Era stata esclusa perché troppo “anziana” per continuare a lavorare

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Sassari Una vittoria che sa di giustizia e che, con la prima ordinanza di questo tipo in Sardegna e una delle poche in Italia, potrebbe cambiare il futuro di migliaia di docenti precari.

Con un provvedimento tanto atteso quanto innovativo, infatti, nei giorni scorsi il giudice del Lavoro del tribunale di Tempio Pausania, Ugo Iannini, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una docente del Sassarese e ha ordinato al ministero dell’Istruzione l’immediato reinserimento della stessa insegnante nelle graduatorie provinciali per le supplenze dalle quali era stata illegittimamente esclusa per aver compiuto 67 anni.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza perché di fatto stabilisce che il diritto a rimanere in servizio per raggiungere il requisito minimo per la pensione non è un privilegio del solo personale di ruolo, ma una tutela fondamentale che spetta anche ai lavoratori precari.

La vicenda di questa docente è emblematica di una sorta di “trappola” burocratica in cui si trovano purtroppo molti supplenti “storici”. Uomini e donne che dopo una vita dedicata all’insegnamento, al momento dell’aggiornamento delle graduatorie, si vedono esclusi d’ufficio dal sistema. Depennati dal sistema informatico ministeriale. La motivazione nel caso in questione? Il mero raggiungimento del limite anagrafico di 67 anni. Peccato che, a fronte di un’età anagrafica avanzata, la sua posizione contributiva certificata dall’Inps attestasse solo 18 anni e 4 mesi di versamenti, ben al di sotto quindi della soglia minima di 20 anni necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia. Un paradosso quasi crudele: troppo “anziana” per lavorare, ma troppo “giovane” contributivamente per andare in pensione.

L’esclusione le ha ovviamente precluso la possibilità di presentare istanza per la scelta delle sedi, impedendole di concorrere per gli incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2025/2026. Prima di intraprendere la via legale, la professoressa, con l’apporto del sindacato Uil scuola di Sassari e Gallura cui si era rivolta, ha tentato di risolvere la questione in via amministrativa, presentando un reclamo formale. È stato solo di fronte alla risposta negativa e insoddisfacente del Ministero che la docente, assistita dal suo legale, l’avvocato Giovanni Campus, ha deciso di avviare un’azione d’urgenza per tutelare i propri diritti.

Il giudice del lavoro ha accolto in pieno le tesi difensive. Riguardo l’urgenza, il magistrato ha usato parole nette, spiegando che attendere i tempi di un giudizio ordinario porterebbe al “paradossale risultato di denegata giustizia”. Infatti, anche in caso di vittoria finale, la docente si troverebbe “nella materiale impossibilità di assegnare qualsivoglia incarico perché avrebbe ormai raggiunto il limite d’età” o, comunque, “nella sua inutilità perché non riuscirebbe a maturare la contribuzione necessaria”.

Nel merito, l’ordinanza smonta la tesi del Ministero secondo cui il “trattenimento in servizio” previsto dall’articolo 509 del Testo unico scuola si applicherebbe solo ai docenti di ruolo. Il giudice ha ritenuto che tale interpretazione violi il principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva europea 1999/70/Cee. Citando un’altra sentenza di merito, il Tribunale ha affermato che la possibilità di rimanere in servizio “deve a maggior ragione valere, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie del personale precario”.

Questo, si legge nell’ordinanza, proprio perché si tratta di una “situazione di precarietà in una fase della vita dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta preclusa, impedendo quindi al lavoratore precario il raggiungimento del bene costituzionalmente protetto quale quello del diritto alla pensione al minimo”. Per questi motivi, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e, nel dispositivo, ha ordinato al Ministero di reinserire la docente nelle graduatorie per le supplenze della provincia di Sassari per tutte le classi di concorso di sua pertinenza, “accertando e dichiarando il diritto della ricorrente di continuare a insegnare fino alla maturazione dei 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione minima.

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