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Risparmio

Va a incassare 50mila euro di buoni fruttiferi ma sono scaduti: il giudice le dà torto e perde tutto

Va a incassare 50mila euro di buoni fruttiferi ma sono scaduti: il giudice le dà torto e perde tutto

Una risparmiatrice vede sfumare il proprio investimento dopo oltre vent’anni. Decisiva l’applicazione di una recente pronuncia della Cassazione

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Ferrara Era convinta di aver accumulato un piccolo tesoretto, costruito nel tempo con attenzione e pazienza, e di poterlo incassare senza problemi. Ma per una risparmiatrice di Ferrara la realtà si è rivelata diversa: i suoi buoni fruttiferi postali non sono stati rimborsati perché ritenuti ormai prescritti. La vicenda rappresenta la prima applicazione in Emilia-Romagna degli indirizzi stabiliti da una recente sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata il 3 marzo scorso, in materia di scadenza e prescrizione dei buoni postali.

La decisione del tribunale

Nei giorni scorsi il Tribunale di Ferrara ha respinto il ricorso della donna, che nel 2023 si era presentata allo sportello per incassare circa 50mila euro più gli interessi maturati. La richiesta è stata rigettata: per il giudice, i titoli erano ormai scaduti e non più esigibili. Come riportato anche da Il Corriere, il pronunciamento si inserisce in un filone giurisprudenziale che sta ridefinendo i confini dei diritti dei risparmiatori sui buoni fruttiferi postali.

L’origine della controversia

I titoli erano stati sottoscritti nel marzo del 2001: cinque buoni per un valore complessivo di 50mila euro, con un rendimento del 35%. La risparmiatrice riteneva si trattasse di strumenti ventennali, con scadenza nel 2021, e quindi pensava di avere tempo fino al 2031 per riscuoterli. Quando nel 2023 si è recata all’ufficio postale per l’incasso, si è vista opporre un rifiuto: secondo l’operatore, i buoni risultavano già scaduti. Da qui l’avvio del contenzioso legale, concluso con la sentenza del giudice Monica Bighetti della prima sezione civile.

I termini reali di scadenza

Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, i buoni appartenevano alla serie AA1, istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 e collocata tra fine 2000 e aprile 2001. Per questa tipologia, la durata era fissata in sei anni. La scadenza naturale era quindi nel 2007, con un termine di prescrizione di ulteriori dieci anni. Di conseguenza, il diritto al rimborso si è estinto nel 2017. Nella sentenza si precisa che “dalla scadenza del sesto anno decorre il termine prescrizionale per il rimborso”, individuato nel caso specifico nel 3 marzo 2007, con prescrizione maturata il 3 marzo 2017.

Il nodo del foglio informativo

Uno degli elementi centrali della causa riguardava la mancata consegna del foglio informativo da parte di Poste. La risparmiatrice sosteneva di non essere stata messa nelle condizioni di conoscere le reali caratteristiche del titolo. Su questo punto è intervenuta la Cassazione, stabilendo che l’assenza del documento non rende impossibile conoscere la scadenza del buono, ma al massimo più complesso. Secondo i giudici, il sottoscrittore avrebbe potuto verificare autonomamente i termini consultando la Gazzetta Ufficiale.

Un precedente destinato a pesare

Il Tribunale di Ferrara ha recepito integralmente questo orientamento, respingendo la richiesta di rimborso. La vicenda potrebbe però non chiudersi qui: resta aperta la possibilità di appello. Il caso riguarda potenzialmente migliaia di risparmiatori e si inserisce in un quadro giurisprudenziale non uniforme. Le diverse interpretazioni emerse negli anni potrebbero portare a un nuovo intervento delle sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere i contrasti su questioni analoghe.

Il precedente sardo favorevole al cliente

Un orientamento diverso emerge invece da un caso analogo affrontato in Sardegna. A Sassari, la giudice del tribunale Giovanna Maria Mossa ha condannato Poste Italiane al risarcimento dei danni nei confronti di una madre e dei suoi due figli di Nughedu San Nicolò, al termine di una lunga controversia sui buoni fruttiferi postali. La vicenda riguardava tre titoli sottoscritti tra il 2001 e il 2002, per i quali Poste aveva negato il rimborso nel luglio 2022, sostenendo anche in questo caso l’intervenuta prescrizione. Sia il giudice di pace di Ozieri in primo grado sia il Tribunale civile in appello hanno però accolto la tesi dei legali Antonella Chirigoni e Giampaolo Mura: Poste non aveva consegnato il foglio informativo obbligatorio né esposto gli avvisi previsti dalla normativa nei propri uffici. Una omissione ritenuta decisiva, perché ha impedito ai sottoscrittori di conoscere le condizioni contrattuali, inclusi i termini di scadenza e prescrizione. Il Tribunale ha quindi confermato la condanna già pronunciata in primo grado, stabilendo che il termine per chiedere il risarcimento decorre dal momento in cui il danno diventa conoscibile, individuato nel rifiuto del rimborso avvenuto il 4 agosto 2022. La domanda è stata pertanto ritenuta ammissibile.

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