La Nuova Sardegna

Olbia

Tribunale

Pensionato invalido al 100% batte l’Inps, l’istituto chiedeva la restituzione di oltre 33mila euro – La storia

di Nadia Cossu
Pensionato invalido al 100% batte l’Inps, l’istituto chiedeva la restituzione di oltre 33mila euro – La storia

Per anni non fece la visita di revisione e continuò a percepire l’indennità, per il tribunale però: «La convocazione era onere dell’ente»

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Olbia È una sentenza che crea un importante precedente quella pronunciata ieri mattina al tribunale del lavoro di Tempio. Il giudice Maria Francesca Scala ha dichiarato illegittima la pretesa dell’Inps nei confronti di un invalido civile al 100% al quale chiedeva la restituzione di 33.528,29 euro.

Il pensionato, di Arzachena, era titolare di due pensioni: una di invalidità civile (riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa al 100% dal 2007) e l’altra contributiva sempre col riconoscimento del 100% di invalidità. La pensione di invalidità civile era stata riconfermata nella visita di revisione del 2010 con previsione di un’altra visita di verifica nel 2013. Che non è stata però mai eseguita e nel frattempo la pensione continuava a essere erogata.

Questo sino al 2023 quando l’invalido riceve una comunicazione con cui l’Istituto gli chiede la restituzione delle somme a suo dire “indebitamente percepite” nel periodo gennaio 2014 – febbraio 2023 sostenendo che la visita di revisione sanitaria prevista per dicembre 2013 non fosse mai stata effettuata.

A quel punto l’invalido presenta ricorso assistito dal patronato Acli provinciale di Sassari, cui segue il contenzioso davanti al tribunale del lavoro di Tempio. In causa l’Inps evidenzia che il pensionato nel 2013 avrebbe avuto l’onere di richiedere la visita e che la mancata revisione equivaleva a un esito sfavorevole, con conseguente decadenza dal beneficio.

Di diverso avviso il giudice che ha accolto il ricorso, affermando con chiarezza che la normativa vigente non prevede “alcun obbligo a carico dell’invalido di richiedere autonomamente la propria visita di revisione”. Al contrario, la convocazione è “di esclusiva competenza dell’Inps”: solo in caso di mancata presentazione a una visita regolarmente notificata è prevista la sospensione della prestazione.

«Nel caso di specie – ha spiegato l’avvocato Paolo Sechi, dello studio legale Sechi-Piredda di Sassari che ha assistito il pensionato – l’Istituto non aveva mai convocato il ricorrente, pertanto nessuna omissione colpevole era a lui addebitabile». Oltretutto si parla di una persona pacificamente riconosciuta invalida al 100% dallo stesso Inps che in contemporanea aveva continuato a erogargli la pensione di inabilità contributiva, «il che rendeva palese l’ingiustizia della richiesta di rimborso legato a un inadempimento burocratico dello stesso Inps».

Nella sentenza viene richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui, in materia di indebito assistenziale, “non è consentita la ripetizione delle somme quando il percettore abbia agito in buona fede e in legittimo affidamento e l’erogazione non gli sia imputabile”. In sintesi, dice il tribunale, l’Inps non può riversare sul cittadino le conseguenze delle proprie “omissioni procedurali”.

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