Uccise un ragazzo durante la lite: negata la semilibertà – Ecco i motivi
La decisione della Corte di Cassazione sull’istanza di Marco Contini, uno dei condannati per l’omicidio del giovane Frederic Mondoloni
Oristano Sedici anni dopo la tragica notte di via Garibaldi a Oristano, la vicenda giudiziaria sull’omicidio del giovane turista corso Frederic Mondoloni registra un nuovo e importante capitolo. Con la pubblicazione ufficiale della sentenza avvenuta solo di recente, la Prima sezione Penale della Corte di Cassazione ha formalizzato il rigetto del ricorso presentato dal trentanovenne di Palmas Arborea, Marco Contini. Viene così confermata l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che gli aveva negato l’ammissione al regime di semilibertà. Il dispositivo non chiude però del tutto la partita: viene infatti esplicitamente messo a verbale che l’istanza potrà essere ripresentata e rivalutata in sede di merito. Un passaggio legato al fatto che il detenuto è già ammesso al lavoro esterno proficuamente svolto. Non si tratta dunque di un diniego tombale, bensì di un rinvio condizionato alla maturazione di nuovi parametri.
La cronaca di questa vicenda affonda le radici nel drammatico fine settimana del 31 gennaio 2009. Quella notte, un violento pestaggio in pieno centro cittadino spezzò la vita del turista corso Frederic Mondoloni. Aveva 22 anni. Le indagini portarono all’arresto di tre giovani, il più giovane dei quali era proprio Marco Contini, all’epoca 23enne. Il successivo 2 novembre 2009, il giudice per le udienze preliminati del Tribunale di Oristano, Mauro Pusceddu, accogliendo le richieste del pubblico ministero Diana Lecca, pronunciò la sentenza di primo grado con rito abbreviato: trent’anni di reclusione per omicidio volontario a Giovanni Corodda (all’epoca 32 anni, di Simaxis) e Marco Contini, mentre quattordici anni e un mese al terzo complice, Federico Meli (23 anni, anche lui di Palmas Arborea). Caddero allora le tesi del collegio difensivo, che aveva cercato di derubricare il fatto in omicidio preterintenzionale parlando di una rissa caotica e contestando persino l’adeguatezza dei primi soccorsi ospedalieri.
Nel ricorso discusso a Roma, il difensore di Contini, l’avvocato Carlo Figus, ha dettagliato la mole di elementi positivi emersi in oltre tre lustri di trattamento penitenziario. La condotta detentiva è stata regolare: il trentanovenne ha beneficiato di 1.329 giorni di liberazione anticipata, ha usufruito di 38 permessi premio, lavora all’esterno e ha ricostruito una solida rete affettiva, legata alla presenza di un figlio e della famiglia d’origine. Una condotta che aveva incassato il parere favorevole sia degli operatori dell’istituto di pena sia della stessa procura. I giudici della Cassazione (relatrice Barbara Calaselice) hanno però ritenuto logica la prudenza del Tribunale di Sorveglianza. Ricordando i requisiti di legge, la Suprema Corte ha messo nero su bianco che ai fini del beneficio occorrono «la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento». Sotto la lente della Corte è finito proprio l’atteggiamento di Contini, giudicato ancora segnato da una “superficialità” che lo porta a minimizzare il proprio ruolo personale nella morte di Mondoloni. Hanno pesato, inoltre, il rifiuto di intraprendere un percorso di giustizia riparativa e il mancato risarcimento, anche solo parziale, della provvisionale da 50mila euro a favore della parte civile. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
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