Bonus casa 2025, nuove regole sulle agevolazioni: come ottenere il 50% per lavori e condominio
Ecco le regole per l’abitazione principale, le parti comuni e per chi acquista per ristrutturare
Con l’entrata in vigore del nuovo assetto dei bonus casa 2025, confermato anche per il 2026, l’Agenzia delle Entrate ha riscritto le regole, stabilendo un principio generale: l’aliquota della detrazione non dipende più solo dal tipo di lavoro, ma dallo status soggettivo di chi sostiene la spesa. La circolare 8/E/2025 fornisce i chiarimenti necessari per muoversi in questo sistema a doppio binario, dove lo sconto fiscale si sdoppia: il 50% per chi possiede i requisiti “pieni” e il 36% per tutti gli altri.
- Villette, condominio e acquisti
La distinzione è determinante per le villette unifamiliari, ma soprattutto per le parti comuni condominiali e per le operazioni di acquisto finalizzate alla ristrutturazione. La novità normativa impone una verifica puntuale dei titoli di possesso e della destinazione d’uso dell’immobile, trasformando l’adempimento fiscale in un percorso a ostacoli.
- Il binario delle aliquote
Al centro della normativa la differenziazione delle percentuali di detrazione. La legge di Bilancio ha previsto che i bonus casa siano accessibili in due versioni. Per ottenere l’agevolazione nella misura massima, ovvero al 50% anziché al 36%, è obbligatorio rispettare due requisiti specifici: essere titolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile; ristrutturare un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La mancanza di uno solo di questi elementi fa scivolare automaticamente il contribuente nell’aliquota inferiore del 36%.
- “Prima casa” – le regole per chi compra per ristrutturare
Al momento del rogito, l’acquirente si trova nell’impossibilità oggettiva di rispettare il requisito dell’abitazione principale, poiché la casa è spesso inagibile o comunque oggetto di cantiere. Per questo l’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio pragmatico, stabilendo una distinzione temporale netta tra i due requisiti. Mentre la titolarità del diritto di proprietà (o altro diritto reale) deve essere dimostrata all’inizio dei lavori, la destinazione a “prima casa” può essere provata alla fine dei lavori. Chi acquista, ristruttura e successivamente trasloca, può incassare legittimamente il bonus al 50%. Esiste però una zona d’ombra: chi, previo accordo con il venditore, anticipa l’ingresso nell’immobile e l’inizio dei lavori al momento del compromesso (contratto preliminare), rischia di perdere la detrazione piena.
- In condominio
L’impatto più rilevante della circolare 8/E/2025 si registra nell’ambito delle parti comuni condominiali. Il documento introduce un regime “spacchettato” per le spese relative ai beni comuni. L’aliquota non è unica per l’intero fabbricato, ma varia in base al singolo soggetto che sostiene la spesa. Lo stesso intervento deliberato dall’assemblea (per esempio il rifacimento della facciata):
il condòmino proprietario che risiede nell’immobile come abitazione principale avrà diritto alla detrazione del 50%; l’inquilino, o il proprietario di una seconda casa nello stesso edificio, dovrà fermarsi al 36%. Regola questa che si applica a tutte le tipologie di stabili, inclusi i cosiddetti “condomini minimi”. La logica è quella di premiare la proprietà abitativa principale, penalizzando fiscalmente le locazioni o le seconde residenze, anche quando si tratta di lavori necessari alla conservazione del bene comune.
- Cantine, solai, garage
L’Agenzia delle Entrate ha esteso l’interpretazione favorevole anche alle pertinenze (come cantine, solai o garage). Viene applicato un principio di attrazione: se l’unità immobiliare principale gode dei requisiti per il 50%, tale aliquota si estende automaticamente anche alle sue pertinenze. Questo meccanismo funziona anche se i lavori vengono effettuati esclusivamente sulla pertinenza e non sull’unità abitativa principale. La natura “servente” della pertinenza rispetto alla “prima casa” garantisce l’accesso all’aliquota maggiorata.
Le stesse aperture e logiche sono confermate per i cosiddetti bonus acquisti. Rientrano in questa categoria il sismabonus acquisti, le detrazioni per le riqualificazioni integrali di interi fabbricati venduti da imprese e il bonus per l’acquisto di box auto pertinenziali. Anche in questi casi, la verifica dei requisiti soggettivi determinerà se l’acquirente potrà detrarre il 50% o il 36% della spesa sostenuta.
