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Fisco e tasse

Pausa di agosto e riscossioni, non è uno stop assoluto: ecco quali comunicazioni possono arrivare

Pausa di agosto e riscossioni, non è uno stop assoluto: ecco quali comunicazioni possono arrivare

Le eccezioni riguardano situazioni considerate indifferibili e urgenti

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Ad agosto il Fisco rallenta l’invio delle comunicazioni ai contribuenti. La pausa estiva riguarda gran parte degli atti dell’Agenzia delle Entrate per evitare che cittadini, imprese e professionisti si trovino a gestire scadenze fiscali durante periodi in cui molti uffici sono chiusi o operano a ritmo ridotto. Non si tratta, però, di uno stop assoluto. In presenza di situazioni considerate indifferibili e urgenti, l’Agenzia può continuare a inviare atti, inviti e comunicazioni anche ad agosto. La regola è stata ribadita dal decreto legislativo approvato il 5 agosto, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore. Il provvedimento introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Il Testo unico sarà formalmente operativo dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni relative alla sospensione estiva, tuttavia, riprendono regole che erano già in vigore. Spiega tutto QuiFinanza.

Quando il Fisco può scrivere anche ad agosto

Quando un atto non può essere rinviato, dunque, l’Agenzia delle Entrate può procedere anche durante la pausa di agosto. Tra le situazioni già individuate dal Fisco ci sono quelle in cui è a rischio la riscossione. Può accadere, per esempio, quando rinviare l’invio di un atto fino a settembre comporterebbe la prescrizione del debito. In quel caso la sospensione potrebbe impedire allo Stato di recuperare le somme dovute.

Atti legati a reati e procedure concorsuali

La pausa non riguarda neppure gli atti necessari per comunicare una notizia di reato. Il Codice di procedura penale stabilisce infatti che gli incaricati di un pubblico servizio che vengano a conoscenza di una notizia di reato debbano procedere immediatamente alla denuncia per iscritto. L’adempimento, quindi, non può essere rinviato alla fine della sospensione estiva. Restano fuori dalla pausa anche alcune comunicazioni rivolte a soggetti interessati da procedure concorsuali, tra cui la liquidazione giudiziale. Alla base c’è la necessità di tutelare il credito pubblico. Nel caso di una società gravata da debiti fiscali e sottoposta a liquidazione, l’amministrazione deve poter intervenire in tempi rapidi per far valere le proprie ragioni e tentare di recuperare quanto dovuto. Si tratta comunque di un elenco delle principali eccezioni e non della totalità delle situazioni possibili. Tra i casi esclusi dalla sospensione rientrano anche le procedure per il rimborso Iva. La relativa documentazione segue infatti tempi più stretti e richiede una gestione più rapida. La distinzione, in sostanza, è tra le attività ordinarie, che possono essere rinviate a settembre, e quelle che per la loro urgenza o per la loro particolare natura non possono essere sospese.

I documenti e i termini di pagamento ad agosto

La pausa estiva riguarda anche alcuni termini di pagamento, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Il rinvio interessa le imposte sottoposte a tassazione separata e le somme richieste dopo i controlli automatici e quelli formali. Di conseguenza, anche nel caso in cui ad agosto venga notificato un avviso bonario perché ricorrono condizioni di urgenza o indifferibilità, il termine per il pagamento non parte immediatamente. Il conteggio riprende dal 5 settembre. La sospensione, quindi, può incidere sulla scadenza del pagamento anche quando l’atto viene comunque recapitato durante il mese di agosto. Fino al 4 settembre può essere inoltre rinviata la trasmissione di alcuni documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate. Rientrano in questa possibilità, ad esempio, le informazioni e i chiarimenti richiesti nell’ambito dei controlli ordinari. La scadenza viene sospesa e torna a decorrere dopo la pausa. Anche in questo caso sono previste eccezioni. Il nuovo testo unico esclude dalla sospensione la documentazione richiesta nell’ambito di attività di accesso, ispezione e verifica. Quando sono in corso controlli più approfonditi, comprese verifiche sui libri contabili, riscontri dettagliati o richieste connesse alle ispezioni, la sospensione di agosto non trova quindi applicazione.

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