Battaglia legale per il libretto postale del 1942, Poste Italiane rifiuta la mediazione: deciderà il giudice
La figlia di una 98enne defunta aveva chiesto il rimborso
Sassari Il caso del libretto postale datato 1942 e trovato – ingiallito e custodito in un cassetto – da una figlia alla morte dell’anziana madre, si arricchisce di nuovi dettagli.
L’erede nel 2024 si era rivolta a Poste Italiane per ottenere l’accesso agli atti e a seguire il rimborso della somma (sconosciuta) contenuta in quel libretto di risparmi. Richiesta che non aveva ottenuto risposta. A quel punto la donna si era rivolta all’avvocato Francesco Era per essere tutelata e il caso era approdato davanti all’Abf (Arbitro bancario finanziario) competente per la soluzione stragiudiziale di queste controversie. Esaminata tutta la documentazione e rigettate le argomentazioni difensive di Poste, il collegio dell’Abf aveva di recente stabilito che l’erede avesse diritto alla liquidazione delle somme, più gli interessi a partire dal 1942.
Il passo successivo doveva essere la mediazione. Ma Poste Italiane non ha aderito e quindi – stilato un verbale negativo di mediazione, che è condizione di procedibilità per poter avviare la causa – il caso adesso approderà davanti al giudice.
Una vicenda, quella di Sassari, che ha avuto un’eco nazionale. Dopo la pubblicazione della notizia (lo scorso novembre) sulle pagine e sul sito internet della Nuova Sardegna, il telefono dell’avvocato Era non ha smesso di squillare. Chiamate arrivate da tutta Italia, ma anche dalla Sardegna, di persone protagoniste di casi analoghi che chiedevano delucidazioni sul da farsi.
Tutti, come la signora di Sassari, potenziali eredi di somme ingenti di denaro ma impossibilitati a conoscere l’esatto valore dei buoni fruttiferi.
Il legale, come prima cosa, aveva presentato ricorso all’Abf e l’Arbitro lo aveva accolto. Il collegio di Palermo si era infatti pronunciato dando ragione alla figlia dell’anziana. La questione principale evidenziata dall’avvocato Era riguardava l’assenza di informazioni sulla scadenza e sulla prescrizione dei titoli, nonché di comunicazioni obbligatorie da parte di Poste Italiane. La mancata o errata consegna del cosiddetto “Foglio informativo analitico” – che avrebbe appunto dovuto informare su scadenza e durata – è infatti considerata una violazione degli obblighi informativi e di correttezza verso i risparmiatori. E spesso cause di questo tipo hanno portano al rimborso dell’importo investito, più eventuali interessi,
Nel caso specifico il collegio aveva rilevato diverse irregolarità. In primo luogo, aveva accertato che il libretto non poteva essere considerato “dormiente” – così come sostenuto da Poste italiane – perché non erano state fornite prove della sua devoluzione al Fondo “depositi dormienti” gestito da Consap. Inoltre, aveva dichiarato che il termine di prescrizione per il rimborso non era decorso. Un altro punto critico riguardava l’omessa informativa da parte di Poste. Secondo il collegio, l’intermediario non aveva infatti dimostrato di aver rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, come l’esposizione degli elenchi dei rapporti dormienti negli uffici e sul sito web ufficiale. Questa mancanza avrebbe determinato una violazione del diritto dell’erede ricorrente a essere informata correttamente. Poste aveva anche replicato che “senza la copia integrale del libretto, di cui la cliente fornisce solo la prima pagina, non è possibile verificare le somme presenti né i buoni fruttiferi confluiti”.
Eccezioni – questa come altre sollevate – che per Abf non giustificano il mancato adempimento. Ora, venuta meno la mediazione, il caso passerà al giudice.
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