La Nuova Sardegna

Disegno di legge

Caccia, la riforma cambia territori, calendari e specie abbattibili: tutte le novità

Caccia, la riforma cambia territori, calendari e specie abbattibili: tutte le novità

Più poteri alle Regioni, visori notturni per la selezione, nuove specie cacciabili, regole diverse nei valichi montani e sanzioni più severe

4 MINUTI DI LETTURA





Roma Più spazi aperti alla caccia, maggiore autonomia alle Regioni, nuove specie inserite tra quelle abbattibili e regole meno rigide per calendari, valichi montani e richiami vivi. È questo l’impianto della riforma che modifica la legge 157 del 1992 sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, introducendo anche sanzioni più pesanti per chi viola i divieti.

Il Ddl 1552 riscrive diversi punti della legge 157. Il provvedimento, presentato dai capigruppo della maggioranza al Senato Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri e Giorgio Salvitti, interviene già sulla denominazione della legge, introducendo il concetto di “gestione” della fauna.

Il nuovo impianto riconosce la caccia come espressione della tradizione nazionale, attività sportiva e motoria e strumento per il contenimento delle specie invasive. Prevede inoltre un maggiore coinvolgimento dei cacciatori negli organismi territoriali chiamati a governare il patrimonio faunistico.

Tra le modifiche più rilevanti c’è l’ampliamento delle aree nelle quali potrà essere autorizzato il prelievo. Il demanio marittimo resta escluso dalla pianificazione faunistico-venatoria, mentre viene inserito quello forestale. Spetterà alle Regioni individuare le zone demaniali utilizzabili, mantenendo comunque fuori le aree con finalità turistiche e ricreative, come le spiagge.

Cambia anche la disciplina dei valichi montani attraversati dalle rotte migratorie. Il divieto generale di caccia viene sostituito dalla possibilità per le Regioni di stabilire regole specifiche, salvaguardando soltanto gli spazi considerati indispensabili al passaggio dell’avifauna. La previsione ha suscitato contestazioni anche per la crescente presenza di escursionisti nelle aree montane.

Il disegno di legge consente inoltre alle Regioni di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati e la braccata al cinghiale anche quando il terreno è coperto dalla neve. La facoltà potrà essere esercitata nella zona faunistica delle Alpi e nel resto del territorio nazionale.

Per la sola caccia di selezione diventano utilizzabili strumenti ottici e optoelettronici, compresi i visori notturni, con l’esclusione dei dispositivi classificati come materiale di armamento. L’obiettivo dichiarato è rendere più precisa l’individuazione degli animali da abbattere. I contrari alla norma segnalano invece il rischio di un impiego improprio e di maggiori possibilità di bracconaggio.

Un altro punto riguarda i calendari venatori. Il parere dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non avrà più valore conformativo ma soltanto consultivo. Le Regioni acquisteranno così maggiore autonomia nella definizione della durata della stagione di caccia, nell’eventuale superamento del limite del 10 febbraio e nella regolamentazione degli orari giornalieri. La valutazione tecnica sarà raccordata anche con il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Il Ddl amplia inoltre l’elenco delle specie cacciabili, includendo l’oca selvatica, il colombaccio e il piccione di città. Sul lupo, invece, viene recepito il passaggio dallo status di specie “rigorosamente protetta” a quello di specie “protetta”. L’animale non diventa automaticamente cacciabile, ma le Regioni potranno predisporre piani di contenimento in caso di necessità.

Cambiano anche le regole sui richiami vivi. Dopo l’inanellamento potranno essere catturati e utilizzati fino a dieci esemplari per specie, con un massimo complessivo di quaranta per ciascun cacciatore. Non sono invece previsti limiti per gli animali provenienti da allevamento.

Le abilitazioni venatorie rilasciate dagli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo saranno equiparate a quelle italiane. Il testo rimuove inoltre i rigidi limiti numerici previsti da alcune normative regionali per l’ingresso dei cacciatori provenienti dall’estero.

Il provvedimento introduce una sanzione amministrativa fino a 900 euro per chi ostacola, disturba o interrompe intenzionalmente attività di caccia o di controllo faunistico autorizzate. La disposizione potrà riguardare anche le iniziative non violente organizzate dagli attivisti per impedire le battute.

Le aziende faunistico-venatorie non saranno più obbligate a operare senza scopo di lucro e potranno assumere una natura imprenditoriale. Ai gestori delle aree private di caccia potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo, con la possibilità di accedere a fondi e finanziamenti pubblici destinati alla gestione del territorio.

Parallelamente vengono inasprite le sanzioni penali per le violazioni più gravi. Per la caccia praticata durante il periodo di divieto generale sono previsti l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda compresa tra 3.600 e 10 mila euro. Chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli non cacciabili rischia da due a otto mesi di arresto oppure una multa da 1.500 a 4 mila euro.

Per l’uccisione o la detenzione di orsi, stambecchi, camosci d’Abruzzo e mufloni sardi la pena può arrivare a un anno di arresto, con un’ammenda da 2 mila a 12 mila euro. Per l’orso bruno marsicano sono previsti da sei mesi a due anni di arresto e una sanzione da 8 mila a 20 mila euro. La caccia praticata nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura è punita con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda compresa tra 900 e 3 mila euro.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google

Primo Piano
Primati

Non solo Villa Certosa, la Sardegna è l’isola dei record immobiliari: ecco l’altra vendita multimilionaria in Costa Smeralda

Le nostre iniziative