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Rottamazione-quinquies, si avvicina la scadenza: chi deve pagare, quando e i casi in cui slitta

Rottamazione-quinquies, si avvicina la scadenza: chi deve pagare, quando e i casi in cui slitta

Al via la fase dei pagamenti prevista dalla legge di Bilancio 2026

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Mancano pochi giorni alla scadenza fissata dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e alla quale era possibile aderire fino allo scorso mese di aprile.

La scadenza del 31 luglio

Prende il via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio scade il termine per versare la prima o l’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Sempre il 31 luglio è prevista anche la scadenza per il pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater e dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.

La scadenza slitta al 5 agosto in alcuni casi

Per i contribuenti che, al momento dell’adesione alla Rottamazione-quinquies, hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione, la legge prevede ulteriori cinque giorni di tolleranza. Saranno quindi considerati effettuati nei termini i versamenti eseguiti entro il 5 agosto 2026. Superata questa data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Il 31 luglio rappresenta inoltre il termine per il pagamento della tredicesima rata della Rottamazione-quater prevista dalla legge di Bilancio 2023 e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata introdotti dalla legge n. 15/2025. Anche in questi due casi è prevista una tolleranza di cinque giorni: saranno quindi considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, di versamento oltre il termine ultimo o di pagamento solo parziale, la legge stabilisce la perdita dei benefici della definizione agevolata. Le somme già versate saranno considerate come acconto su quanto dovuto.

Il calendario completo dei pagamenti

Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per agevolare i contribuenti nella gestione delle scadenze, sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso.

Come e dove effettuare il pagamento

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, contenente il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione oppure richiederla tramite e-mail attraverso l’area pubblica. È possibile effettuare il pagamento: in banca; negli uffici postali; nelle tabaccherie e ricevitorie; agli sportelli bancomat (ATM) abilitati; attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa; sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione; tramite l’app Equiclick. Il versamento può essere effettuato anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento.

Come funziona la Rottamazione-quinquies

Con la Rottamazione-quinquies il periodo di rateizzazione può arrivare fino a nove anni, con 54 rate bimestrali complessive tutte di pari importo. La scadenza della prima rata, come detto, è fissata al 31 luglio 2026. La sanatoria è rivolta ai contribuenti che abbiano ricevuto i cosiddetti “avvisi bonari”, cioè a coloro che hanno dichiarato quanto dovuto al Fisco o all’Inps ma non sono riusciti a versare la somma oppure hanno commesso errori di pagamento. Le cartelle esattoriali interessate riguardano il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L’obiettivo dichiarato è duplice: favorire il rientro regolare dei contribuenti e ridurre l’arretrato fiscale che oggi supera i 1.100 miliardi di euro nominali. La definizione agevolata permette di pagare esclusivamente l’importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello relativo al rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non devono invece essere corrisposti gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili” accessorie ai crediti di natura previdenziale e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative applicate per violazioni al Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato, cioè le Prefetture, non devono essere versate le somme dovute a titolo di interessi né quelle relative all’aggio.

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