Lavoro e atti persecutori, Naspi a chi è costretto a dimettersi per violenze – I dettagli
L’obiettivo è salvaguardare la vita e l’autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità
Roma «Garantire sicurezza e protezione sociale significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l’autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità. L’indipendenza economica rappresenta un pilastro fondamentale per permettere a qualunque persona di sottrarsi a contesti di rischio». Per questo l’Inps richiama l’attenzione «su una tutela essenziale: la possibilità di accedere alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, anche nei casi in cui le dimissioni si rendano inevitabili per la salvaguardia della propria incolumità».
Con le recenti indicazioni operative contenute nel Messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026, l’Istituto chiarisce infatti che «le violenze e le condotte persecutorie - anche se provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale - possono determinare un’oggettiva impossibilità di proseguire l’attività lavorativa. Per ogni lavoratrice o lavoratore che subisce tali episodi, la scelta di interrompere il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensì un atto di autodifesa. La legge e l’Inps riconoscono questa condizione come disoccupazione involontaria, equiparandola a tutti gli effetti alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, garantendo così il diritto al sostegno economico senza penalità».
«Il riconoscimento della prestazione richiede che ricorrano situazioni oggettive e documentate: occorre infatti verificare che le azioni subite abbiano compromesso l’equilibrio psicofisico della persona o la sua sicurezza quotidiana, come nell’ipotesi di molestie o minacce lungo il tragitto casa-lavoro che rendano impossibile raggiungere la sede lavorativa in sicurezza», sottolinea l'Inps, che considerata la centralità del contrasto alla violenza sulle donne ha interpellato il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, richiamando la Raccomandazione del Consiglio d’Europa per la protezione delle vittime, ha confermato che "le dimissioni per violenza di genere rientrano a pieno titolo nelle tutele della disoccupazione incolpevole. Tale riconoscimento si applica in presenza di un effettivo collegamento tra i comportamenti vessatori subiti e il contesto lavorativo, garantendo una protezione concreta alla salute, alla dignità e alla tutela di lavoratrici e lavoratori».
Le sedi dell’Inps su tutto il territorio nazionale «sono impegnate a gestire le relative pratiche garantendo corsie prioritarie e la massima riservatezza, confermando l’impegno dell’Istituto a coniugare il corretto rispetto delle norme con l’attenzione umana necessaria a salvaguardare la vita di tutti i cittadini».
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