Sanità sarda nel caos, la nota del direttore generale: «Incarichi dei commissari cessati dal 25 dicembre»
Rischio paralisi dopo la sentenza della Consulta, ecco l’interpretazione da parte degli uffici regionali
Cagliari «A decorrere dal 25 dicembre 2025 devono ritenersi cessati gli incarichi dei commissari straordinari delle aziende del servizio sanitario regionale; la cessazione degli incarichi determina la vacanza dell’Ufficio del Direttore generale delle predette aziende e l’assenza del relativo legale rappresentante».
Sanità sarda nel caos: la delibera vergata dal direttore generale della Sanità Giovanni Oppo del 27 dicembre è arrivata in tarda serata e comunica la decadenza dei direttori generali, come da conseguenza – in base all’interpretazione degli uffici – della sentenza della Corte Costituzionale n. 198.
Un atto dovuto – secondo la classe politica – che arriva dopo la bocciatura, appunto, da parte della Consulta del commissariamento delle Asl voluto dalla Giunta Todde.
A riceverla, con numero di protocollo 36765 sono state tutte le otto aziende ospedaliere della Sardegna e quelle ospedaliere universitarie.
- Ecco che cosa dice la nota
Che cosa succede se dovesse mancare il direttore generale: «l’art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 502/1992 prevede, in caso di vacanza dell’ufficio di Direttore generale, l’esercizio delle relative funzioni in regime di supplenza, al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa. Al fine di assicurare con urgenza la continuità della gestione delle Aziende del Servizio sanitario regionale e la regolare erogazione dei livelli essenziali di assistenza si richiede alla Aziende in indirizzo di garantire, senza indugio, l’attivazione del meccanismo di supplenza previsto dalla normativa vigente.
Al riguardo si specifica che le Aziende dovranno prendere atto che, a decorrere dal 25 dicembre 2025, gli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale sono cessati per effetto della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 e conseguentemente accertare,
dalla medesima data, la vacanza dell’ufficio di Direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
«Si evidenzia – prosegue la nota di Oppo – inoltre che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992, in caso di
vacanza dell'ufficio, le funzioni di Direttore generale sono esercitate in regime di supplenza dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo.
Il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 assume le funzioni di Direttore generale facente funzioni e di legale rappresentante dell’Azienda.
Il Direttore generale facente funzioni esercita: i poteri di ordinaria amministrazione; gli atti urgenti e indifferibili; tutti gli atti necessari a garantire la continuità dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza.
Restano esclusi gli atti di riorganizzazione strutturale, di pianificazione strategica e le nomine apicali a carattere stabile, salvo quanto strettamente necessario per evitare pregiudizi gravi e irreparabili all’interesse pubblico.
La supplenza ha carattere strettamente temporaneo e permane fino all’insediamento del Direttore generale, secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente.
La presente comunicazione viene trasmessa a titolo ricognitivo essendo le indicazioni nella stessa contenute oggetto di specifiche disposizioni di legge che regolamentano in modo puntuale le situazioni di vacanza dell’Ufficio di Direttore Generale.
